Turisti e viaggiatori
A giugno è ufficialmente entrato in vigore il nuovo Codice del Turismo (il decreto legislativo n. 79 del 23 maggio 2011) che dovrebbe… esserci vicino con qualche garanzia in più.
Le novità sono indirizzate ad esempio a chi acquista pacchetti turistici, di durata superiore alle ventiquattro ore, o che includano almeno una notte.
Non sono però compresi nella categoria i cosiddetti servizi turistici “disaggregati”, come il solo volo aereo, o il solo pernottamento presso un albergo.
Le informazioni per te utili, se sei in questa tipologia di turista, sono che: il contratto con l’agenzia o tour operator deve esser redatto in forma scritta e deve riportare e contenere tutto; le agenzie di viaggio e i tour operator devono comunicare eventuali obblighi prima di stipularlo (es. vaccinazioni, documenti etc).
Il versamento della caparra può avere un tetto massimo del 25 per cento del totale.
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Sul sito del Governo si legge che questo provvedimento è stato adottato per “stimolare lo sviluppo del settore turistico e dare maggiore tutela ai consumatori e agli operatori del settore”.
A questo link tutto il testo.
Guardiamo un attimo cosa riguarda più direttamente i viaggiatori (il codice prevede norme anche per professionisti del settore ed altre realtà).
Le misure per la sua tutela prevedono degli standard minimi nazionali dei servizi, che saranno stabiliti anche per bed and breakfast, villaggi turistici, case per ferie, ostelli della gioventù, motel, centri soggiorno e studio, rifugi alpini, campeggi, mentre fino ad oggi ci si riferiva solo agli alberghi.
Il turista diventa “consumatore speciale”: per aiutarlo a risolvere eventuali fastidiosi disagi che possono capitare durante una vacanza viene introdotto il risarcimento per danno morale, da vacanza rovinata e, inoltre, si tiene conto del “turismo per motivazione”.
In pratica la valutazione del danno, in base a quanto il viaggio stesso sia stato rovinato da eventuali disagi.
Importante il tema del turismo accessibile che viene garantito dal fatto che lo Stato assicura alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive la fruizione dell’offerta turistica senza aggravi del prezzo.
Nel decreto poi si parla di altre due iniziative:
– i buoni vacanza (interventi di solidarietà in favore delle fasce sociali più deboli)
– la promozione di settori specifici (es. il turismo della natura, enogastronomico, termale, dello sport e del golf etc)
Le agenzie di viaggio on line sono poi state equiparate a quelle tradizionali e ciò significa una garanzia in più per il consumatore che fa acquisti di questo tipo in rete.
Il Codice inoltre fornisce strumenti di informazione, come la carta dei servizi e di assistenza, come il servizio telefonico multilingue Easy Italia che assiste il turista in ogni evenienza.
Alcune innovazioni sono introdotte per l’argomento delle multiproprietà e i contratti di questo tipo saranno estesi anche ai prodotti per le vacanze di lungo termine e ai contratti di rivendita e di scambio (ad esempio invece di 10 saranno 14 i giorni di tempo per recedere da un contratto di acquisto/rivendita/scambio di multiproprietà e dei prodotti per le vacanze di lungo termine).
Il recesso deve essere fatto tramite apposito formulario che il venditore deve consegnare al consumatore… e se non lo fa il termine per recedere si allungherà di un anno.
Ci sono però anche dei pareri contrari che non approvano queste iniziative, come Federconsumatori, Adusbef, AACC e Movimento Consumatori oppure quello dell’Unione Consumatore che parla un po’ di “bluff”.
Esempio che cita è proprio il risarcimento dei tour operator, indicando che per essere effettuato, non solo deve prevedere una motivazione davvero “grossa”, ma l’importo del risarcimento sarà correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta, tenendo conto della motivazione del viaggio.
Sicuramente post vacanza si potrà sapere se questa nuova regolamentazione è stata positiva o meno!
Articolo di
Irene